Rinnovi Patenti
Per confermare di validità la patente di guida occorre sottoporsi ad una visita medica effettuata da un ufficiale sanitario che certifichi che il soggetto sia in possesso dei requisiti psicofisici richiesti. L’ Autoscuola 2000 svolge direttamente tutte le pratiche necessarie al rinnovo patente, con visite mediche in sede, presso lo studio medico. Su appuntamento al n° 059548438

La patente B è la patente più conosciuta e conseguita perchè è quella che permette la guida delle comuni autovetture. Si consegue a partire dai 18 anni, tramite un esame di teoria e uno di guida. Essa è soggetta alla decurtazione di punteggio se si commettono infrazioni gravi al codice stradale.
ETA’ MINIMA: 18 anni
ETA’ MASSIMA: la patente B è valida per 10 anni fino a 50 anni di età (allo scadere di ogni 10 anni occorre fare il rinnovo), 5 anni per chi ha un’età compresa tra 50 e 70 anni, 3 anni per chi ha superato 70 anni, 2 anni per chi ha superato gli 80 anni.
VEICOLI GUIDABILI:
• motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia);
• Autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate;
• macchine agricole, anche eccezionali;
• macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali;
• mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
La patente di guida di categoria B prevede limitazioni di velocità e di guida per i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame.
I neopatentati, cioè quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, devono osservare solo dei limiti di velocità particolari. Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada).
Inoltre, se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti, ad es. la guida con cellulare che ti fa perdere 5 punti, al neopatentato ne fa perdere 5×2=10

Per guidare le moto, dal 19 gennaio 2013 si hanno a disposizione tre tipi di patenti: patente A1, A2 o A3
La patente A1 si può conseguire già a 16 anni e permette di guidare sostanzialmente motocicli leggeri. La patente A2 è una patente intermedia leggermente diversa da quella rilasciata prima del 19 gennaio 2013 perchè permette dai 18 anni in poi di guidare motocicli di potenza leggermente superiore (35 kw al posto di 25 kw).
La patente A senza limiti, indicata anche come Patente A3, serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma adesso non la si può conseguire prima di avere compiuto 24 anni.
Il limite di età può scendere a 20, a patto di essere titolari di patente A2 da almeno 2 anni.
Il conducente con patente B per conseguire la patente A deve sostenere solo l’esame pratico.
Per cominciare a guidare delle moto prima dei 24 anni si può dunque conseguire la patente A1 a partire dai 16 anni(che permette anche la guida accompagnata a partire dai 17 anni) oppure la patente A2 a partire dai 18 anni.
Per passare da una categoria a quella superiore occorre sostenere sempre la prova pratica corrispondente.

Dal 19 gennaio 2013 ha fatto la sua comparsa la B96, una patente tutta particolare e di una certa utilità per chi vuole trasportare con l’autovettura dei rimorchi di una certa consistenza.
Tutti quelli che hanno ad esempio un carrello per le barche o le moto (i cosiddetti TATS) potrebbero avere bisogno di questo piccolo codice, il 96, sulla patente B, senza bisogno di altro, senza cioè per forza conseguire la patente BE.
Dipende tutto da quanto pesa il rimorchio, con e senza il carico.
La cosa interessante è che, a differenza della BE, la B96 può essere conseguita subito, non c’è bisogno di fare due esami in due sessioni diverse, mentre per le estensioni E (sulla B, sulla C e sulla D) occorre sempre inoltrare una nuova pratica e dunque ci sono più spese.
Questo perché la B96 è considerata a tutti gli effetti una B semplicemente un po’ più “potente”, tanto è vero che chi effettua l’esame specifico per la B96 su un’autovettura con cambio automatico (mentre per l’esame classico della patente B ha usato un’autovettura con cambio tradizionale) non “paga pegno” cioè non si trova riportato sulla patente il codice 78 (che corrisponde al limite alla guida di veicoli con cambio automatico).

La patente C è la patente più richiesta tra quelle professionali perchè abilita alla guida dei “camion” ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio (per il trasporto professionale invece adesso è richiesta, in aggiunta alla patente C, anche la CQC merci). Dal 19 gennaio 2013, per guidare camion di limitato tonnellaggio, è possibile conseguire la patente C1, che è una patente dunque “più piccola” rispetto alla C.
La patente C “contiene” la patente B e la patente C1.
A 18 anni non si possono guidare subito tutti i mezzi pesanti, a meno di conseguire insieme la CQC trasporto cose con formazione ordinaria. Diversamente occorre aspettare di compiere 21 anni.
Per conseguire la C1 e la C occorre avere la patente B. Sia l’esame teorico che l’esame pratico però sono diversi da quelli della patente B, per questo motivo occorre sostenerli entrambi.

ETA’ MASSIMA: le patenti C1, C1E, C e CE valgono 5 anni fino al compimento dei 65 anni; dopo il compimento dei 65 anni queste patenti prendono due strade diverse.
Chi ha la patente C1, C1E e C dopo i 65 anni deve rinnovarla ogni 2 anni presso la CML.
Chi ha la patente CE, dopo i 65 anni, se vuole continuare a guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, può farlo fino a 68 anni, ma rinnovando la patente ogni anno presso la CML. Dopo i 68 anni la patente CE viene declassata a patente C.

VEICOLI GUIDABILI CON PATENTE C:
• veicoli della categoria B;
• autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero;
VEICOLI GUIDABILI CON PATENTE C1:
• veicoli della categoria B;
• autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero;
• macchine operatrici eccezionali

La patente D abilita alla guida di autoveicoli per trasporto di persone con numero di posti superiori a 9 compreso quello del conducente (autobus), ma solo in uso proprio. Per guidare autobus e scuolabus occorre conseguire adesso, la CQC persone. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi, ma per rispettare la Direttive 91/439/CEE tale comma è stato abrogato, anche se rimane obbligatorio avere la B prima della D.
Da gennaio 2013 esiste anche la patente D1, che è una patente “più piccola” rispetto alla D, ovvero permette di guidare autobus limitati di dimensione, i cosiddetti “minibus” che sono autobus con numero di posti superiori a 8, oltre a quello del conducente, ma inferiore a 16.
ETA’ MINIMA: 21 anni per la patente D1, 24 anni per la patente D (l’età minima scende a 21 anche nel caso della patente D se si consegue insieme la CQC persone)
ETA’ MASSIMA: la patente D deve essere rinnovata ogni 5 anni fino a 60 anni di età, poi ogni anno presso la Commissione Medica Locale fino ai 68 anni; dopo non è più possibile guidare autobus e la patente D viene declassata a patente C.
VEICOLI GUIDABILI CON PATENTE D:
• veicoli della categoria B;
• autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero.
VEICOLI GUIDABILI CON PATENTE D1:
• veicoli della categoria B;
• autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 e inferiori a 17 (posto del conducente compreso) ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero.

Cos’è una carta CQC?
La Carta di Qualificazione del Conducente, meglio nota con l’acronimo CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all’autotrasporto.
CQC MERCI

La CQC Merci è la Carta di Qualificazione del Conducente richiesta ai conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di cose: dal 10 settembre 2009 è diventata obbligatoria.

INFORMAZIONI GENERALI
Prima dell’obbligo della CQC, i conducenti erano tenuti solo ad avere la patente C, ed al limite il KC se volevano guidare veicoli al di sopra delle 7,5 t prima dei 21 anni.
Tutti coloro che già esercitano la professione devono richiedere la CQC Cose “per titolo” per continuare a viaggiare in regola, e per questo devono rivolgersi a un’autoscuola o a un’agenzia di pratiche auto.

RILASCIO E RINNOVO
Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale e superare un esame; per mantenerla, sarà obbligatorio seguire ogni 5 anni anche un corso di formazione periodica. Questo è quanto stabilisce la direttiva 2003/59/CE, e queste dunque sono le regole da rispettare. Il corso di formazione iniziale si può svolgere in due modalità: ordinaria o accelerata. Nel caso della formazione accelerata la durata del corso è minore, ma la CQC conseguita sarà soggetta a delle limitazioni per un certo periodo di tempo.
I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico. Chi ha l’attestato di autotrasportatore può evitare di seguire la parte del corso relativa all’autotrasporto, e chi ha già conseguito la CQC persone può evitare di seguire la parte generale, così come chi ha già conseguito la CQC merci.

PROGRAMMA D’ESAME
A seguito del corso, il candidato deve sostenere un esame scritto a quiz sia sulla parte generale che sulla parte specifica, che verte ovviamente sugli argomenti affrontati nel corso.
SIDA mette a disposizione delle autoscuole clienti tutto il materiale didattico, software e libri, per fornire al candidato la preparazione migliore e garantirgli il superamento dell’esame.

CQC PERSONE
La CQC Persone è la Carta di Qualificazione del Conducente richiesta ai conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone (guida di autobus uso terzi e scuolabus): dal 10 settembre 2008 è diventata obbligatoria.

INFORMAZIONI GENERALI
La CQC Persone vale come KB e KA, fermi restando i limiti anagrafici e le categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta chi vuole guidare taxi e autoveicoli in servizio NCC non deve, dunque, fare un esame a parte.

RILASCIO E RINNOVO
Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale e superare un esame; per mantenerla, sarà obbligatorio seguire ogni 5 anni anche un corso di formazione periodica. Questo è quanto stabilisce la direttiva 2003/59/CE, e queste dunque sono le regole da rispettare. Il corso di formazione iniziale si può svolgere in due modalità: ordinaria o accelerata. Nel caso della formazione accelerata la durata del corso è minore, ma la CQC conseguita sarà soggetta a delle limitazioni per un certo periodo di tempo.
I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico.
Chi ha l’attestato di autotrasportatore può evitare di seguire la parte del corso relativa all’autotrasporto, e chi ha già conseguito la CQC persone può evitare di seguire la parte generale, così come chi ha già conseguito la CQC merci.

PROGRAMMA D’ESAME
L’esame è scritto sotto forma di quiz a risposta multipla e verte sulla verifica della conoscenza degli argomenti affrontati durante il corso, sia quello generale che quello specifico.
SIDA mette a disposizione delle autoscuole clienti tutto il materiale didattico, software e libri, per fornire al candidato la preparazione migliore e garantirgli il superamento dell’esame.

TEMPI DI CONSEGUIMENTO

La carta di qualificazione è conseguita superando uno specifico esame di idoneità cui si è ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore (formazione ordinaria) o 140 (formazione accelerata), di cui 20 o 10 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. I corsi sono organizzati dalle autoscuole, dai consorzi di autoscuole, dagli enti autorizzati.
Ci sono delle eccezioni e delle diminuzioni di orario per chi è già qualificato, ad esempio:
• ·Titolari di CQC trasporto cose che vogliono estenderla anche al trasporto persone: 70 ore di teoria (solo parte specifica persone) + 5 ore guida individuale
• ·Titolari di CQC trasporto persone che vogliono estenderla anche al trasporto cose: 70 ore di teoria (solo parte specifica cose) + 5 ore guida individuale
• ·Titolari di attestato di idoneità professionale all’accesso alla professione di autotrasportatore che vogliono conseguire la CQC: 190 ore di teoria (solo parte generale) + lezioni pratiche
Al termine del corso di formazione viene rilasciato un attestato di frequenza, ed entro un anno dal rilascio dell’attestato (ovvero prima che scada) il candidato può presentare un’istanza per essere ammesso a sostenere le prove di esame.
Nel caso in cui l’attestato di frequenza scada durante l’espletamento delle procedure d’esame, il candidato può comunque svolgere la prova specialistica; in questo caso se non dovesse superare la prova, il candidato dovrà frequentare di nuovo il corso di formazione iniziale e sostenere le due prove (comune e specialistica).
ESAME PER CONSEGUIRE LA CQC
L’esame si svolge con il metodo dei quiz informatizzati presso l’Ufficio della Motorizzazione civile; la durata di ogni singola prova (comune o specialistica) è 120 minuti e per il superamento della stessa sono consentiti al massimo 6 errori su 60 domande.
Per conseguire la CQC il candidato deve sostenere due prove: una “comune” (valida sia per i candidati che intendono conseguire la CQC per il trasporto di cose che per il trasporto di persone), ed una “specialistica” (cose o persone):
– il candidato deve sostenere prima la parte comune: non è infatti possibile sostenere nello stesso giorno, per lo stesso candidato, gli esami per la parte comune e per la parte specialistica in quanto il sistema deve prima acquisire l’esito della parte comune;
– se il candidato risulta idoneo alla parte comune potrà prenotarsi con la stessa pratica alla parte specialistica;
– se viene respinto alla parte specialistica, dovrà aspettare almeno 30 giorno per poter risostenere la prova, presentando una nuova domanda, senza ripetere la parte comune;
– se supera anche la prova specialistica gli viene rilasciata la CQC
Nelle sedute di esame possono essere prenotati contemporaneamente candidati per il sostenimento della parte comune, della parte specialistica merci e della parte specialistica persone in quanto verranno generati questionari diversi per la parte comune, per la parte specialistica merci e per la parte specialistica persone.

Patente AM
Consente di guidare ciclomotori a 2-3-4 ruote.
• Età minima 14 anni.
• E’ necessario sostenere un esame teorico a quiz con 30 domande.
• E’ necessario sostenere una prova pratica
L’autoscuola dispone di una pista dove è possibile fare l’esame di prova pratica. Questo consente di effettuare le prove, con maggior serenità e sicurezza da parte dell’allievo.
• Documenti richiesti:
o 4 foto,
o certificato anamnestico compilato dal medico di famiglia
o certificato medico redatto dall’ufficiale sanitario presso l’autoscuola, (vedi giorni e orari)
o fotocopia del documento identità del candidato e di un genitore, se minore
o codice fiscale
o eventuale permesso di soggiorno se non cittadino UE

La guida accompagnata (GA) è un sistema per permettere ai giovani minori di 18 anni di prendere confidenza con le autovetture in modo progressivo, attraverso la costante presenza di un accompagnatore al loro fianco.
In pratica, dopo avere fatto un minimo di 10 ore di pratica in autoscuola, i ragazzi titolari di patente A1 di almeno 17 anni possono scegliere, in accordo con i genitori o tutori, fino a un massimo di 3 accompagnatori e cominciare a guidare con loro fino a quando non diventano maggiorenni. Poi, al compimento dei 18 anni potranno procedere con la normale richiesta di Foglio Rosa e conseguire la patente B; solo dopo averla conseguita avranno la possibilità di guidare da soli.
Le 6 ore di pratica fatte per la guida accompagnata sono tenute valide per il conseguimento della patente B (Moduli C, D ed E), dunque non occorre ripeterle.
Sugli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata deve essere apposto, sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, un contrassegno con le lettere “GA”.

Devi recuperare punti per la patente A o B?
Queste le caratteristiche principali:

• Durata complessiva di 12 ore
• Da svolgersi entro 2 settimane consecutive
• Ogni lezione non può avere durata superiore a 2 ore
• La frequenza del corso consente un recupero di 6 punti, con rilascio di attestato, la cui data fa decorrere il recupero del punteggio
• E’ vietato frequentare 2 corsi contemporaneamente
• Nel caso in cui si superino le 4 ore di assenza bisognerà ripetere l’intero corso
• Le ore di assenza vanno comunque recuperate

Devi recuperare punti per la patente C o superiore?
Queste le caratteristiche principali:
• Durata complessiva di 18 ore
• Da svolgersi entro 4 settimane consecutive
• Ogni lezione non può avere durata superiore a 2 ore
• La frequenza del corso consente un recupero di 9 punti, con rilascio di attestato, la cui data fa decorrere il recupero del punteggio
• Nel caso in cui si superino le 6 ore di assenza bisognerà ripetere l’intero corso
• Le ore di assenza vanno comunque recuperate